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Trasporti

Quali sono le norme che regolano il trasporto di merci alimentari

Le norme che regolano il trasporto di merci alimentari nel nostro Paese sono più che restrittive, come è lecito che sia in un ambito tanto delicato. I soggetti che desiderano intraprendere un’attività di trasporto (o di qualsiasi altro tipo, se appartenente a un segmento della filiera alimentare) sono tenuti a presentare al dipartimento di prevenzione medico veterinario dell’Azienda sanitaria locale la Dia, Dichiarazione di Inizio Attività, in quadruplice copia; una copia della stessa, inoltre, va depositata presso il Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, in copia singola, facendo riferimento al Comune in cui è situata la sede produttiva o a quello in cui risiede l’aspirante trasportatore.

La DIA (Disciplina Igienico Sanitaria) deve includere un allegato in cui vanno riportate le caratteristiche del mezzo utilizzato per il trasporto: a firmare questa relazione tecnica, oltre a un legale rappresentante della ditta, deve essere un tecnico abilitato. Nella relazione si deve specificare la natura delle merci che saranno trasportare, descrivendo altresì le attività previste per la sanificazione del mezzo e segnalando il luogo in cui sarà ricoverato.

Un riferimento normativo in materia è costituito dal pacchetto igiene che risale al 1° gennaio del 2006, anche se poi è diventato operativo solo con l’emanazione del decreto legislativo n. 193 del 6 novembre del 2007. L’autorizzazione sanitaria che era richiesta in precedenza è stata abolita, poiché il suo posto è stato preso dalla Dichiarazione di Inizio Attività. A proposito: è questo il documento da mostrare nel caso in cui si sia sottoposti a un controllo, poiché in esso vanno riportati tutti i dati che permettono di certificare che il mezzo che si utilizza per il trasporto è idoneo a tale scopo sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista sanitario. L’impianto sanzionatorio attuale è più semplice rispetto a quello in vigore fino a pochi anni fa, dal momento che tutte le fattispecie che si concretizzano in caso di comportamenti non corretti rientrano in una sola ipotesi di reato, senza differenze tra prodotti (un tempo si distingueva addirittura la carne rossa dalla selvaggina, per esempio).

Naturalmente, le norme relative al trasporto di merci alimentari coinvolgono anche il settore degli imballaggi, in particolare per un maggiore mantenimento della merce durante il trasporto è consigliato applicare la carta gommata, la quale resiste a temperature elevate ed è facilmente smaltibile con il cartone. In ogni caso, le disposizioni in materia sono precise e estremamente chiare, ed ogni rivenditore di questi materiali deve essere sempre pronto ad esporre l’origine, la composizione del materiale ed eventuali normative in vigore.

 

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One comment

  1. Fa bene RFI a vedere il bicchiere mezzo pieno. Infatti il TAR ha prescritto questa serie di oneri (procedura di verifica ad assoggettabilità a VIA e conseguente campagna sperimentale sulle vibrazioni) solo qualora si intenda varare un programma di esercizio che preveda un aumento del carico ferroviario (treni da 60/90 km orari + treni sia merci che passeggeri) secondo le potenzialità massime tecniche previste dal progetto di ripristino del 2016. Ma se RFI voglia limitarsi ad un programma minimale di esercizio più leggero di soli treni regionali per trasporto passeggeri con velocità massima di 55 km/h, non vedo perché lo si possa impedire, essendo tutti gli atti autorizzativi di base legittimi. Non credo infatti che il TAR abbia disposto un’inibitoria assoluta (su questo punto magari potrei essere smentito), ma soltanto relativa rispetto all’apertura all’esercizio ferroviario, che potrà comunque essere messa in discussione presso il Consiglio di Stato. Vedremo cosa succederà.

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