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Servizi non richiesti Telefonia: come disattivarli ed essere rimborsati

Servizi non richiesti: come disattivarli ed essere rimborsati

A chi non è mai capitato di vedersi attivato, sul proprio cellulare, un servizio a pagamento senza averlo richiesto? Si, perché nella maggior parte dei casi i servizi non richiesti vengono attivati per errore dagli utenti a causa di tecniche piuttosto truffaldine e l’utente neanche si accorge della loro attivazione e della corrispettiva decurtazione di credito.

Nell’ultimo anno l’associazione DisservizioTelefonico.it ha raccolto migliaia di segnalazioni da utenti vittime dell’attivazione automatica di servizi non richiesti con conseguente decurtazione settimanale di importi che possono variare dai 3,00 fino a 15,00 euro per volta.

Si tratta di servizi a pagamento, offerti via SMS, MMS o Internet che danno accesso a news, giochi, oroscopi, suonerie, meteo e tanto altro per un valore che si aggira complessivamente, per tutte le compagnie telefoniche, intorno agli 800 milioni di euro.

Le compagnie telefoniche scelgono di chiamare i servizi non richiesti in modo diverso, forse per trarre maggiormente in inganno i consumatori, ad esempio:

·         H3G (attuale WindTre) li definisce: “Contenuti e Servizi di 3 Italia e suoi partner” e “Contenuti a pagamento”;

·         Vodafone: “Servizi Digitali” e “Contenuti mobile pc”;

·         Tim: “Servizi a Contenuto”;

·         Wind: “Contenuti e Servizi”.

 

Servizi a valore aggiunto, servizi a contenuto, servizi premium, servizi digitali, servizi non richiesti sono tutti sinonimi che i gestori telefonici utilizzano per giustificare ciò che semplicemente può essere definito con una parola: truffa.

 

 

Cosa dice la legge sui servizi non richiesti

Le leggi a tutela dei consumatori qualificano l’attività di fornitura di beni e servizi non richiesti come pratica commerciale scorretta e per questo motivo esonerano il consumatore dal corrispondere, a fronte del bene o servizio, il pagamento. Per l’attivazione di un servizio è sempre richiesto il consenso del consumatore che dimostri la sua volontà di obbligarsi e l’assenza di risposta del consumatore ad una proposta di fornitura non richiesta, non costituisce affatto il consenso necessario affinché si perfezioni un contratto!

Ciò si evince da diverse normative, tra cui:

·         Il Decreto legislativo 21 febbraio 2014 prevede che il consenso del consumatore debba essere espresso prima o al momento della conclusione del contratto; per cui senza tale consenso il venditore non può prestare una fornitura diversa da quella pattuita, neanche se di valore equivalente.

 

·         Il Codice del Consumo vieta tassativamente l’esecuzione di forniture, con contestuale richiesta di pagamento, senza che vi sia stata una preventiva ordinazione da parte del consumatore, al fine di evitare che lo stesso sia indotto a pagare servizi o beni non voluti.

 

Uno dei rimedi posto a tutela del consumatore, vittima di una pratica commerciale scorretta, è la contestazione del servizio a pagamento consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti.

Servizi non richiesti e AGCOM

Proprio per una maggiore e più incisiva tutela dei consumatori, lo scorso novembre l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dato avvio ad una sperimentazione basata su alcune proposte avanzate dagli operatori di telecomunicazione e dai fornitori di contenuti e che prevede alcune misure tra le quali:

· un doppio click dell’utente, in due diverse schermate contenenti informazioni differenti. Il primo click serve per raccogliere il consenso all’addebito del servizio sul conto telefonico dell’utente, il secondo per confermare la richiesta di acquisto;

· un numero verde 800.177.569 messo a disposizione da DisservizioTelefonico attraverso cui gli utenti possono informarsi sugli abbonamenti a servizi premium attivi sulla propria linea telefonica e procedere sia alla disattivazione nonché blocco automatico, sia al rimborso.

Disserviziotelefonico.it e la difesa dei consumatori

Da anni disservziotelefonico.it si batte per i consumatori contro le compagnie telefoniche a causa di servizi non richiesti. Inoltre l’assistenza legale messa a disposizione da questa associazione è completamente gratuita. Sono tante le vittorie conseguite in sede di conciliazione (Corecom) e in Tribunale.

In questa recente pronuncia, ad esempio, il Giudice di pace di Torre Annunziata:

·         “Accoglie la domanda e dichiara non dovuto l’importo di €. 782,92 indebitamente incassato, ordinandone la restituzione all’attore, oltre alla somma di €. 557,00 (€. l x 557 giorni) a titolo d’indennizzo, per un complessivo importo di €. 1.339,92”;

·         condanna la convenuta H3G S.p.A., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore che liquida nella somma complessiva di €. 750,00”.

Grazie alla massima professionalità di questa associazione, il consumatore riesce ad ottenere oltre al rimborso di ciò che indebitamente ha pagato anche il risarcimento del danno subito.

Disserviziotelefonico.it

 

 

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About Omar Alosi

Diplomato in elettronica ma amante del Web Designer, della grafica animata e della tecnologia. Collabora come autore con Blognews24 e con HDworld. Malato di sport e fitness che svolge nel tempo libero.

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